GESTIONE VOUCHER COVID-19 AZZURRA
In riferimento agli abbonamenti sospesi a causa del Covid-19, vi informiamo che ai sensi dell’art.216 comma 4 del DL Rilancio n.34 del 19/05/2020, Azzurra ha scelto di emettere un voucher di pari valore utilizzabile entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva. Tale voucher può essere convertito in ingressi estivi o di nuoto libero direttamente presso le piscine aperte in questo momento, validi fino al 30 agosto 2021, oppure può essere utilizzato a partire da settembre 2020 per l’iscrizione ai corsi invernali.
Modalità di conversione dei voucher:
- Ingressi estivi o di nuoto libero : contattare direttamente le piscine a partire dal 20 giugno 2020.
- Corsi di nuoto invernali (da settembre 2020 a maggio 2021) : contattare le piscine a partire da 7 settembre 2020 (pomeriggio).
Estratto dell’art.216 comma 4 del DL Rilancio n.34 del 19/05/2020
4. A seguito della sospensione delle attivita’ sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia’ versato per tali periodi di sospensione dell’attivita’ sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo’ rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell’attività sportiva.